Art. 28
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Promozione ad usciere
La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
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