Art. 27
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Nomina di inserviente ed agente tecnico
La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si conseguono mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cime abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, dallo articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, oltre ad una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.
La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, da due sostituti o procuratori capo o procuratori dello Stato.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.
Per la prova pratica della conduzione di autoveicoli sarà aggregato alla Commissione un appartenente alla carriera del personale tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-27