Art. 25 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 25

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Punteggio La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova. Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica. I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze in parità di merito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-25