Art. 25
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Punteggio
La Commissione esaminatrice dispone di trenta punti per ciascuna prova.
Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno ventuno trentesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze in parità di merito.
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