Art. 18 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 18

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Promozione ad applicato La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
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