Art. 17 · LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

Art. 17

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone: 1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente; 2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato; 3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato. Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti. Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.
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