Art. 2
LEGGE 25 marzo 1964, n. 206
In vigore dal 8 mag 1964
Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 marzo 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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