Art. 2 · LEGGE 25 marzo 1964, n. 155

Art. 2

LEGGE 25 marzo 1964, n. 155

In vigore dal 24 apr 1964
Alla spesa relativa al contributo di cui al precedente articolo si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 185 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1964 SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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