Art. 9 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 9

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 12 mag 1976
Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall' della legge 3 febbraio 1963, n. 56. Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonchè ai fini del pareggio del proprio bilancio. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa. Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sarà provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilità speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti. Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965. (3) (5) (7) (8)
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