Art. 8 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 8

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 29 dic 1970
È concessa, l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1965 per i comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso in provincia di Udine. (6) Negli altri Comuni e località di cui all' della presente legge, la esenzione, in relazione al danno accertato, potrà essere concessa, a domanda degli interessati. (3)
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