Art. 6 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 6

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 nov 1963
Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessario per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.
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