Art. 5 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 5

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 2 giu 1983
Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente , la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. Per la concessione dei contributi previsti dal precedente l'interessato dovrà presentare all'ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'ufficio tecnico erariale. Nei casi previsti dall' della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall' sub della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata. Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del: 25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico; 15 per cento sulla base di stati di avanzamento; 10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del genio civile. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonchè l'approvazione delle opere di cui al precedente , in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste .
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