Art. 33 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 33

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 nov 1963
Resta salvo ed Impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.
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