Art. 29
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 lug 1966
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata
.
Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo della legge 4 novembre 1963, n. 1465.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457#art-29