Art. 29 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 29

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 lug 1966
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata . Per quanto non espressamente previsto dai precedenti commi, si applicano le agevolazioni di cui allo della legge 4 novembre 1963, n. 1465. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stabilimenti industriali di nuovo impianto .
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