Art. 26 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 26

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
I lavoratori di cui all' possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune. Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell', penultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949, n. 264. In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell' è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui alle articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.
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