Art. 25 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 25

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 nov 1963
L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate. L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità, speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.
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