Art. 24 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 24

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine o di aziende distrutte o danneggiate negli altri Comuni e nelle località di cui all', ovvero risultavano privi di occupazione ed iscritti allo Ufficio di collocamento dei Comuni specificati nel presente articolo o degli altri Comuni indicati all', purchè in quest'ultimo caso residenti in località disastrata, nonchè lavoratori che siano rimpatriati nei medesimi Comuni e località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente. Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.
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