Art. 23
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e località di cui all' della presente legge la sospensione potrà essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati.
A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.
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