Art. 22 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 22

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 nov 1963
La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni che essa venderà ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale. La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite. La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
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