Art. 2 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 2

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui all', n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani comprensoriali di cui al successivo : a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato; b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati; c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784; d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli abitati .
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