Art. 18 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 18

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti , secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi. I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075. Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni .
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