Art. 17
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 21 giu 1964
I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali, per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi
e i loro aventi causa
i quali, in conseguenza degli eventi di cui all', intendano trasferire in altra zona delle due Province o in Provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.
La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.
Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all' hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita
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