Art. 16 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 16

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 21 giu 1964
A favore delle imprese di cui agli , primo comma, della presente legge è concessa la moratoria per il periodo intercorrente tra la data del 9 ottobre 1963 e quella di concessione del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell', e comunque per non oltre un quadriennio, nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico, per i finanziamenti concessi in base alle leggi speciali concessive di agevolazioni a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato. Nel finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma dell' è conglobato, con estensione della garanzia statale, il residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a carico delle imprese suddette .
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