Art. 12
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 13 gen 1974
Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attività economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all', che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attività economica del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall' della legge 27 novembre 1960, n. 1397;
b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell', con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all' e quello suddetto;
c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.
Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte.
La corresponsione del contributo è effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo non superi l'ammontare di due milioni, è concesso il contributo nella misura del 100 per cento.
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