Art. 11
LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457
In vigore dal 9 nov 1963
Per gli adempimenti previsti dai precedenti è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso:
esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;
esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.
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