Art. 11 · LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Art. 11

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

In vigore dal 9 nov 1963
Per gli adempimenti previsti dai precedenti è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso: esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni; esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni; esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457#art-11