Art. 18
LEGGE 3 novembre 1963, n. 1543
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 1963
SEGNI
LEONE - RUMOR - ANDREOTTI
- BOSCO - MARTINELLI -
MATTARELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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