Art. 9
ConvenzioneParte TERZA

Art. 9

18 / 27
In vigore dal 1 gen 1964
1. Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per la invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nella assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano. 2. Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 3. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiana è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzera, essa è calcolata come segue: a) L'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana. b) In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svizzera solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-9