Convenzione›Parte TERZA
Art. 7
16 / 27In vigore dal 1 gen 1964
Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti
disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:
a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale indennità. L'indennità forfettaria è versata ai cittadini italiani residenti in Italia per il tramite delle assicurazioni sociali italiane. Gli interessati possono rinunciare nei confronti di tali assicurazioni a percepire questa indennità e chiedere invece che esse corrispondano loro al suo posto una rendita vitalizia equivalente.
Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dallo
assicurazione svizzera, nè il beneficiario nè i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.
b) I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservano il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-7