Art. 6
ConvenzioneParte SECONDA

Art. 6

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In vigore dal 1 gen 1964
Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all'.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-6