Art. 3
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 3

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In vigore dal 1 gen 1964
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui All', ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finché risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall'una delle parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-3