Art. 11
Convenzione

Art. 11

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In vigore dal 1 gen 1964
I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti i quali siano vittime di un infortunio o contraggano una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie all'organismo per l'assicurazione infortuni o l'assicurazione malattie della Parte sul cui territorio si trovano. In questi casi l'organismo assicuratore da cui dipende l'assicurato deve rimborsare le spese delle cure mediche all'organismo assicuratore che le ha concesse.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-11