Art. 1
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

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In vigore dal 1 gen 1964
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni. (Roma, 14 dicembre 1962). CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra l'Italia e la Svizzera nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituirà quella del 17 ottobre 1951 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Il signor Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Roma, Il Consiglio federale svizzero Il signor Arnold Saxer, incaricato degli Accordi internazionali in materia di assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: 1. La presente Convenzione si applica: a) in Svizzera: i) alla legislazione federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti; ii) alla legislazione federale sull'assicurazione invalidità; iii) alla legislazione federale sull'assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali; iv) alla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini. b) in italiana: i) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale; ii) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; iii) alla legislazione sugli assegni familiari. 2. La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applicherà ugualmente: a) alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, semprechè un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti; b) alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a categorie nuove di beneficiari, semprechè non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-1