Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
29 articoli
Convenzione
Art. 11 Articolo 11 I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una dell Art. 12 Articolo 12 Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare d Art. 13 Articolo 13 1. Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata Art. 14 Articolo 14 1. Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavorator Art. 15 Articolo 15 I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata dell Art. 16 Articolo 16 I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Ital Art. 17 Articolo 17 Se un figlio dà diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svi Art. 24 Articolo 24 1. I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore all'entrata, in Art. 25 Articolo 25 Gli assegni familiari saranno concessi secondo le disposizioni della presente parte PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo fina Art. 2 Articolo 2 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo Art. 3 Articolo 3 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo parte SECONDA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 4 Articolo 4 1. La legislazione applicabile è di regola quella, della Parte contraente sul c Art. 5 Articolo 5 Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, è soggetto alle seguenti e Art. 6 Articolo 6 Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune parte TERZA Disposizioni particolari
Art. 7 Articolo 7 Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizion Art. 8 Articolo 8 Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in mate Art. 9 Articolo 9 1. Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti comp Art. 10 Articolo 10 1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, no parte QUARTA DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
Art. 18 Articolo 18 1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli organismi d Art. 19 Articolo 19 1. Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base al Art. 20 Articolo 20 1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse Art. 21 Articolo 21 Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati ent Art. 22 Articolo 22 1. I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che parte QUINTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 Articolo 23 1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le dispos parte SESTA DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 Articolo 26 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno Art. 27 Articolo 27 1. La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno e sarà rinnova Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360