Art. 8
LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1529
In vigore dal 12 dic 1963
Le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio finanziario 1963-64, previste dagli articoli 33, 40, secondo e terzo comma, e 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono ridotte ciascuna di lire 50 milioni.
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