Art. 2 · LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1529

Art. 2

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1529

In vigore dal 12 dic 1963
Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari, parificate e sussidiate e gli alunni delle scuole medie, pareggiate e legalmente riconosciute. Ai candidati, che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal precedente comma, il rilascio della pagella, dell'attestato di idoneità e del diploma di licenza, è, del pari, gratuito.
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