Art. 3 · LEGGE 30 ottobre 1963, n. 1456

Art. 3

LEGGE 30 ottobre 1963, n. 1456

In vigore dal 8 gen 1964
La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 ottobre 1963 SEGNI LEONE - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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