Art. 2 · LEGGE 30 ottobre 1963, n. 1456

Art. 2

LEGGE 30 ottobre 1963, n. 1456

In vigore dal 8 gen 1964
Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione delle nuove aliquote d'imposta di bollo previste dalla presente legge.
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