Art. 8
LEGGE 5 marzo 1963, n. 389
In vigore dal 18 apr 1963
Dopo almeno cinque anni di iscrizione ed il versamento di 120 contributi minimi, possono ottenere la pensione di invalidità le iscritte la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe sia ridotta a meno di un terzo.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è soppressa quando la normale capacità di lavoro della casalinga sia reintegrata in misura superiore al limite indicato nel primo comma del presente articolo.
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