Art. 19 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Art. 19

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sarà determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della "Mutualità pensioni".
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