Art. 18 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Art. 18

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.
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