Art. 15 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Art. 15

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 25 mar 1964
Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età, successiva . Entro il termine indicato nel precedente comma le casalinghe di età superiore ai 64 anni possono costituirsi una rendita vitalizia differita di almeno un anno. Le rendite costituite a norma dei precedenti comuni non possono comunque essere inferiori a lire 39 mila annue e sono ammesse alla integrazione a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" nella misura di lire 13 mila annue, alle condizioni stabilite dal precedente . Il diritto alle rendite indicate ai commi precedenti si consegue versando il corrispondente valore capitale che viene determinato in base ad apposite tariffe. Tali tariffe sono determinate, variate e rese esecutive con la osservanza delle norme contenute nel precedente .
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