Art. 14
LEGGE 5 marzo 1963, n. 389
In vigore dal 18 apr 1963
Le pensioni liquidate a norma della, presente legge sono suddivise in tredici quote di cui dodici vengono pagate in sei rate bimestrali e la tredicesima viene pagata entro la seconda decade di dicembre.
Qualora la rendita derivante dalle contribuzioni non raggiunga il limite minimo di lire 13.000 annue, questa sarà corrisposta in ratei annuali anticipati.
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