Art. 11 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

Art. 11

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente , dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni" sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non può essere inferiore a lire 26 mila annue.
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