Art. 9 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 9

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per causi naturali.
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