Art. 5 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 5

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Per l'adempimento delle funzioni demandategli dalla presente legge il Magistrato alle acque si varrà anche dell'opera del Genio civile di Venezia il quale, agli effetti delle presenti norme, estende la sua giurisdizione su tutta la laguna, anche sulla parte compresa nelle circoscrizioni provinciali limitrofe. Per la parte marittima il Magistrato alle acque si varrà anche dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia e potrà, pertanto, ai sensi dello , ultimo comma, della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato tecnico amministrativo, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.
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