Art. 26 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 26

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 10 ott 1976
I contravventori alle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 300.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. (1)
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