Art. 2
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Magistrato alle acque procederà alla ricognizione dell'attuale tracciato della conterminazione lagunare e, sentito il proprio Comitato tecnico amministrativo nonchè la Direzione marittima e l'Intendenza di finanza territorialmente competenti, ne proporrà al Ministero dei lavori pubblici le modifiche ritenute necessarie.
Il nuovo tracciato della conterminazione lagunare sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Le successive modifiche del perimetro lagunare che si renderanno in seguito necessarie verranno proposte e approvate con le modalità previste dai commi precedenti.
La determinazione e l'aggiornamento della conterminazione lagunare dovranno salvaguardare, non solo la laguna, ma anche la officiosità delle bocche portuali, cioè il porto lagunare di Venezia, classificato nella 1ª categoria dei porti nazionali con regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629. In sede di detta determinazione si provvederà alla distinzione dei canali marittimi.
Il Magistrato alle acque rileverà il perimetro di tutte le isole e delle zone recinte comprese nell'ambito della laguna, come sopra determinato.
Storico versioni
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