Art. 18 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 18

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Tutte le barche cariche di materiale di rifiuto dovranno circolare nell'interno della laguna munite della apposita bolletta. Dal tramonto all'alba non potranno circolare se non con apposita autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.
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