Art. 13 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 13

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
È vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti. Salvo quanto disposto dall', lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.
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