Art. 12
LEGGE 5 marzo 1963, n. 366
In vigore dal 17 apr 1963
Le disposizioni stabilite dai regolamenti municipali riguardanti la manutenzione e la disciplina dei canali e rivi in consegna ai Comuni devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge.
I Comuni stessi dovranno però rendere edotto l'Ufficio del genio civile di ogni scavo che sarà da essi intrapreso nei rivi e canali in loro consegna.
Il trasporto e la cernita delle materie provenienti dalla spazzatura delle strade e delle abitazioni deve avvenire sotto l'osservanza delle norme igieniche, escludendo in ogni caso l'immissione di dette materie nelle acque lagunari.
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