Art. 11 · LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

Art. 11

LEGGE 5 marzo 1963, n. 366

In vigore dal 17 apr 1963
Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido: a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini più brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche. Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque farà depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza. Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.
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